Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ASSOCIAZIONE GENITORI DI BORNASCO”

ART.1

L’ASSOCIAZIONE GENITORI DI BORNASCO (di seguito richiamata con la dicitura “Associazione”) con sede presso la Scuola Elementare Cesare Angelini – Via Dante, 2 Bornasco (PV) è costituita come associazione ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile fra tutti coloro che, avendo fatto richiesta esplicita ed essendo stati ammessi, concorrono di diritto a promuovere e gestire le attività ricreative e formative nelle forme e nei modi che il seguente statuto specifica.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da organizzazioni partitiche o confessionali. Si ispira a principi di democraticità e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati.
La figura giuridica è quella delle Associazioni no-Profit ed uniforma il proprio statuto alle norme previste dal D. Lgs. 460 del 1997 e la legge n. 383 del 27/12/2000.
L’Associazione, come organo autogestito dai soci, non ha vincolo di affiliazione. L’ambito territoriale di attività prevalente è il Comune di Bornasco ma è contemplata la possibilità di collaborazione e cooperazione con altre associazioni con finalità attinenti operanti sull’intero territorio dell’Unione Europea.
L’associato versa una quota associativa annuale e, all’atto dell’iscrizione, accetta il presente statuto; non può esercitare i diritti scaturenti dallo statuto stesso se non in regola con il pagamento della quota associativa. L’Associato che ponga in essere comportamenti o attività in contrasto con gli scopi associativi può essere escluso dall’Associazione con deliberazione della Presidenza.

ART.2

Scopi dell’Associazione sono:
·        Promuovere la cultura della solidarietà e della partecipazione attivando tutte le iniziative opportune compreso eventuali raccolte fondi a sostegno di particolari situazioni di disagio
·        Favorire l’incontro tra le famiglie per offrire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e quella dei figli
·        Individuare quanto concerne il bene e l’interesse dei figli sotto il profilo igienico sanitario (tutela della salute), sociale, educativo e culturale
·        Contribuire al migliore compimento dell’opera educativa dei genitori, in particolare in ordine al rapporto con l’Istituzione Scolastica favorendo e promuovendo a tal fine corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa avvalendosi della consulenza di professionisti e/o specialisti.
·        Richiamare alla responsabilità i genitori per poter risolvere i problemi proposti dall’ambiente sociale nel quale nel quale vivono i figli per individuare i settori di intervento, modalità di presenza e di prevenzione.
·        Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell’istituto scolastico e della comunità sociale.
·        Intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee ai problemi che rientrano nella loro sfera di azione.

ART.3

L’Associazione intende stabilire un rapporto costante con l’Amministrazione locale, gli Enti, le Aziende, le Associazioni e i privati che possono contribuire a raggiungere le finalità prefisse.  A tal fine saranno stipulate regolari convenzioni e accordi.

ART.4

I soci si distinguono in: Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari.
Sono Soci Ordinari coloro che hanno sottoscritto l’adesione e sono in regola con il versamento della quota dovuta che deve essere effettuato ogni anno. Versano la quota associativa per l’importo stabilito dall’Assemblea.
Sono Soci Sostenitori coloro che hanno sottoscritto l’adesione e sono in regola con il versamento della quota dovuta che deve essere effettuato ogni anno. Versano la quota associativa per un importo superiore a quanto stabilito dall’Assemblea.
Sono Soci Onorari coloro che, per meriti di qualsiasi natura, vengono ritenuti tali dalla Presidenza. Hanno diritto di voto in assemblea ma non concorrono alla formazione del numero legale ai fini della validità della riunione.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti e successivi capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.
Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRAL Aziendale.
Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

ART.5

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale composta dai soci, la Presidenza e il Collegio dei Probiviri.

ART.6

L’assemblea è un organo sovrano. Ha il potere deliberativo espresso con diritto di voto da parte di tutti i soci. L’assemblea deve essere riunita almeno una volta l’anno.
L’assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso da affiggere almeno 15 giorni prima nella sede sociale.
L’assemblea in sede ordinaria approva il bilancio e delibera sulle attività nonché sulla misura della quota associativa annua.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci Ordinari e Sostenitori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere si intendono approvate dalla maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
·        Approvazione del bilancio
·        Determinazione quota associativa annua
·        Programmazione delle attività associative
·        Nomina degli organi sociali
·        Adesione ad eventuali associazioni analoghe
·        Problemi inerenti all’andamento scolastico interno dell’Istituto e di particolare urgenza.
Per le modifiche dell’atto costitutivo occorre la presenza dei ¾ dei Soci Ordinari e Sostenitori e il voto favorevole della maggioranza.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione devono essere presenti ¾ dei soci e il voto favorevole della maggioranza.
Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.

ART.7

L’Associazione è retta da una Presidenza, eletta dai soci a suffragio universale e segreto.
La Presidenza è composta da 3 membri di cui n. 1 Presidente, n. 1 Consigliere con la funzione di Vice Presidente-Segretario e n. 1 Consigliere con la funzione di Tesoriere. I membri della Presidenza sono rieleggibili.
La Presidenza resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoche dell’assemblea appositamente convocata. Per la revoca della Presidenza occorre la presenza dei ¾ dei Soci Ordinari e Sostenitori e il voto favorevole della maggioranza.
La Presidenza elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente-Segretario ed il Tesoriere ed ha il compito di gestire le attività e le risorse dell’Associazione nel rispetto delle indicazioni assembleari di cui dovrà redarre una dettagliata relazione annuale da sottoporre all’Assemblea.
La Presidenza può nominare commissioni di lavoro con il compito di approfondire argomenti ritenuti di particolare interesse e/o complessità regolamentandone modalità e tempi di intervento.
La Presidenza svolge i seguenti compiti:
·        Formula la proposta di programma dell’attività sociale da sottoporre all’assemblea;
·        Promuove ed attua iniziative finalizzate agli scopi statutari;
·        Decide sull’ammissione di nuovi soci;
·        Cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
·        Redige i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
La Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente che lo presiede o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e ne coordina le attività. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice o dall’altro membro del Presidenza da lui esplicitamente delegato.

ART.8

Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre (3) membri che restano in carica per tre anni; è eletto dai soci a suffragio universale e segreto e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è l’organo di garanzia statutaria e dei principi di interesse collettivi e pubblici che lo statuto  determina ed ai quali l’associazione si ispira.
Ha il compito di decidere sui ricorsi dei soci contro le decisioni della Presidenza per presunte violazioni dello statuto, ad esclusione dei soci, sulle controversie, nella forma dell’arbitrato irrituale.
Il Collegio deciderà inappellabilmente entro tre mesi dal ricorso che dovrà essere presentato a mezzo lettera raccomandata.
L’accettazione della presente clausola importa la rinuncia della giurisdizione ordinaria anche in sede cautelare.

ART.9

Il Tesoriere controlla le Entrate e le Uscite e si occupa della tenuta del relativo registro. Il Vice Presidente-Segretario si occupa della tenuta di tutti gli altri registri.

ART.10

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
·        Quote associative.
·        Eventuali contributi pubblici.
·        Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
·        Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
·        Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
·        donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.
Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.
Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.11

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’assemblea straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione.

ART.12

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività istituzionali statutariamente previste.

ART.13

L’Associazione è ente non commerciale di carattere associativo e, operando per perseguire i propri scopi, si atterrà al riguardo e al rispetto delle norme fiscali vigenti in materia.

ART.14

L’Associazione istituisce un libro soci da aggiornare annualmente entro il 31 dicembre.

ART.15

Clausola compromissoria: qualunque controversia inerente all’attività dell’Associazione o da essa dipendente che possa sorgere tra l’Associazione e gli aderenti tra loro, sarà deferita al Collegio dei Probiviri in prima ed unica istanza.

ART.16

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi della Repubblica Italiana.
Letto, approvato e sottoscritto.